CORTE COSTITUZIONALE: FUORILEGGE GLI ACCORDI INTERNAZIONALI DELL'ITALIA
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della
legge 14 gennaio 2013, n° 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e
dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite,
firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data
all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui
obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte
internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare
la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che
consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti
inviolabili della persona;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro
ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma,
Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità
degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in
riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.
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