I O V O T O CON PROTESTA
Alle elezioni per il "parlamento" €uropeo del prossimo 26-5-2019, domenica, come è opportuno votare? Molti mi stanno da giorni chiedendo lumi come comportarsi, ovvio che la vostra anima è libera, il mio suggerimento è il seguente, dettato dalle motivazioni che intendo fare verbalizzare durante il voto :
[Se Voi farete come me, che ho stampato su un a5 di carta il testo seguente, facendo bordare il testo da verbalizzare come protesta, agevolerete i componenti del seggio per la successiva trascrizione a verbale, potranno ritagliare ed incollare il testo sul verbale, risparmiando il tempo ..]
Io, sottoscritto Владимир Владимирович Путин, nato a Ferrara il ..-..-1963,
titolare della tessera elettorale n° 006213165, ivi residente, dichiaro che intendo esercitare il
diritto-dovere di voto ma di non sentirmi rappresentato da alcuna delle
liste e delle persone candidate per la consultazione del parlamento europeo; intendo
Registrarmi al Seggio e fare timbrare la Tessera Elettorale, prima di restituire
la scheda, come previsto dall'art. 50
del D.P.R. 16 maggio 1960 n° 570 ed anche dall'art. 12, comma 1 del D.P.R. 8
settembre 2000, n° 299.
Dichiaro che intendo essere registrato come elettore
adempiente il diritto-dovere di voto, e che sia apposta la nota "Ha presentato
verbale di protesta" nei riquadri e colonne della Lista Sezionale
e nel Registro per l’Annotazione del Numero delle Tessere, prevista dalla Circolare n° 23
del 22 maggio 2015, ed intendo esercitarlo secondo un modo che la Legge prevede e consente:
non
rifiuto di votare, ma di votare i candidati proposti, e pertanto m'
avvalgo della verbalizzazione d' una
protesta, che mi qualifica come partecipante alle elezioni, il mio è voto politico.
In base al T.U. delle leggi elett.li, DP.R. 30-3-1957, n° 361, Art. 74 ed
Art. 104 par. 5, chiedo cortesemente
che SIA VERBALIZZATO quanto segue:
parlamentare
€uropeo non può fare le leggi, le leggi le fa la
Commissione €uropea e le loro "leggi" valgono x tutti.
Il parlamento €uropeo può contestarle? Prima deve passare x una commissione apposita del parlamento, poi
deve avere l'assenso della conferenza dei presidenti della
commissione, poi deve avere l'assenso del 55% del Consiglio
€uropeo, oppure della maggioranza assoluta dei parlamentari €uropei,
e se un parlamentare €uropeo chiede alla Commissione €uropea di vedere una
legge
che la Commissione sta facendo, la stessa può rispondere
tranquillamente: NO non te la faccio vedere.
Può
il parlamentare €uropeo bocciare il Presidente della Commissione e tutta la
Commissione? Nella realtà NO, perché
la Commissione ed il Presidente si ripresentano, il parlamentare li
riboccia, a questo punto nasce la crisi "costituzionale" che viene risolta
dalla Corte €uropea di giustizia, che
nessuno di noi potrà mai eleggere e che, fa quello che le pare
…..
I trattati economici sovranazionali imposti nell'ombra a noi cittadini : può il parlamentare €uropeo cambiare questi trattati che c'hanno imposto? MA neanche per sogno, la procedura per potere cambiare i trattati €uropei è più complessa della fisica teorica, sono migliaia di pagine e di codicilli, ed in realtà chi potrebbe agire sarebbe solamente il Consiglio €uropeo per il quale anche un solo Stato può bloccarne l'azione, ponendo il veto.
I trattati economici sovranazionali imposti nell'ombra a noi cittadini : può il parlamentare €uropeo cambiare questi trattati che c'hanno imposto? MA neanche per sogno, la procedura per potere cambiare i trattati €uropei è più complessa della fisica teorica, sono migliaia di pagine e di codicilli, ed in realtà chi potrebbe agire sarebbe solamente il Consiglio €uropeo per il quale anche un solo Stato può bloccarne l'azione, ponendo il veto.
IO, COME CITTADINO, NON AVALLO
UNA DITTATURA MASCHERATA
Ferrara, lì 26 mag. 2019. _______________________________________________________________________________________
firmato: Владимир Владимирович Путин
deca paradigma
produzioni
QUA DI SEGUITO ho scritto gli adempimenti dei componenti del Seggio in sede d'ammissione degli elettori alla votazione, doveri, obblighi, sanzioni e modalità, se lo stampate in due facciate fronte retro, li potete consegnare come foglio vademecum al Presidente del Seggio dove voterete, potrebbe aiutarlo nel caso non sia a conoscenza di alcuni passaggi, a proposito è il Segretario dell'Ufficio elettorale che, se si rifiutasse d'inserire nel processo verbale o d'allegare la Vostra protesta o reclamo, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni con multa fino a €. 2.000 !!!
GLI ADEMPIMENTI DEI COMPONENTI DEL
SEGGIO
IN SEDE DI AMMISSIONE DEGLI ELETTORI ALLA VOTAZIONE
QUESTI I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL
SEGGIO E DEGLI SCRUTATORI IN SEDE D' AMMISSIONE DEGLI ELETTORI ALLA VOTAZIONE:
1) IL PRESIDENTE DI SEGGIO PROCEDE, INNANZITUTTO,
ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'ELETTORE CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DALLE
ISTRUZIONI MINISTERIALI; SI RICORDA CHE TALI MODALITA' NON HANNO SUBITO ALCUNA
MODIFICAZIONE PER EFFETTO DELL'INTRODUZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE;
2) SUCCESSIVAMENTE, IL PRESIDENTE VERIFICA LE
GENERALITA' DELL'ELETTORE SULLA TESSERA ELETTORALE ESIBITA, ACCERTANDOSI CHE
TALE TESSERA, ALL'INTERNO DI UNO DEGLI SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO,
NON RIPORTI IL BOLLO D' ALTRA SEZIONE CON LA DATA DELL'ELEZIONE ATTUALMENTE IN
SVOLGIMENTO;
3) UNO SCRUTATORE ACCERTA IMMEDIATAMENTE IL NUMERO DI
ISCRIZIONE DELL'ELETTORE NELLE LISTE ELETTORALI DELLA SEZIONE (SALVO IL CASO DI
ELETTORI NON ISCRITTI, MA AMMESSI A VOTARE NELLA SEZIONE STESSA A NORMA DI
LEGGE, COME I RAPPRESENTANTI DI LISTA, I COMPONENTI DEL SEGGIO, I MILITARI,
ECC.);
4) UN SECONDO SCRUTATORE APPONE
SULLA TESSERA ELETTORALE DEL VOTANTE, ALL'INTERNO DI UNO DEGLI APPOSITI SPAZI,
IL TIMBRO DELLA SEZIONE E LA DATA;
5) CONTEMPORANEAMENTE, UN TERZO
SCRUTATORE RIPORTA, SUL RELATIVO REGISTRO, IL NUMERO DELLA TESSERA ELETTORALE,
SCRIVENDOVI A FIANCO IL NUMERO DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE SEZIONALE
DEL VOTANTE STESSO; NEL MEDESIMO REGISTRO, LO SCRUTATORE PRENDE NOTA ANCHE DEL
NUMERO DI ELETTORI CHE, PUR AVENDO AVUTO ANNOTATO IL NUMERO DELLA TESSERA
ELETTORALE NEL REGISTRO, NON HANNO VOTATO, OVVERO HANNO PARTECIPATO, PER
QUALSIASI MOTIVO, SOLTANTO AD ALTRA O AD ALTRE CONSULTAZIONI CONTESTUALI;
6) IMMEDIATAMENTE DOPO, IL PRESIDENTE CONSEGNA ALL'ELETTORE LA MATITA
COPIATIVA E LA SCHEDA O LE SCHEDE SPIEGATE,
RACCOMANDANDO, IN CASO DI PIU' SCHEDE, DI NON SOVRAPPORLE;
7) UNA VOLTA ESPRESSO IL VOTO, L'ELETTORE RICONSEGNA
LA SCHEDA O LE SCHEDE DEBITAMENTE PIEGATE AL PRESIDENTE, CHE PROVVEDE AD
INSERIRLE NELLE RISPETTIVE URNE;
8) UNO SCRUTATORE ATTESTA L'AVVENUTA RICONSEGNA
MEDIANTE L'APPOSIZIONE DELLA PROPRIA FIRMA, ACCANTO AL NOME DELL'ELETTORE,
NELL'APPOSITA COLONNA DELLA LISTA SEZIONALE;
9) INFINE, IL PRESIDENTE RESTITUISCE ALL'ELETTORE IL
DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE O LA TESSERA ELETTORALE.
Art. 12, comma 1 del D.P.R. 8-9-2000 n° 299 Annotazione dell'esercizio del voto
1. In
occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o
referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità' personale
dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni
all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o
dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il
timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero
della tessera stessa nell'apposito registro.
D.P.R. 30-3-1957, n° 361 74. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma,
47,ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo comma)
Il verbale delle operazioni
dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare,
firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri
dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.
Nel verbale dev'essere
presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i
reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati
(siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni
del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
Il verbale è atto pubblico
D.P.R. 30-3-1957, n° 361 104. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78)
Omissis….. Comma 4
Il segretario dell'Ufficio
elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa sino ad €. 2.000.
Voi non rifiutate
di votare, ma di votare i candidati proposti, e pertanto vi avvalete della
verbalizzazione di una protesta, che a tutti gli effetti vi qualifica come
partecipanti alle Elezioni. La vostra non è una astensione, il cui verbale tra
l'altro non è previsto dalla Legge, ma
un voto politico a tutti gli effetti.
Circolare n° 23 / 22 maggio 2015 :
lettera g) Proteste
e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata.
Computo dei votanti.
Al fine di
assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si
rappresenta l’esigenza che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano
sensibilizzati, attraverso i sindaci, affinché sia predisposta ogni idonea
misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la
procedura di voto all’interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo
penalizzanti
per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del
procedimento elettorale.
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito
ad un’eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi presso il
seggio con il possibile rifiuto della scheda o delle schede elettorali e con
eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di
protesta o di altro contenuto.
Si ritiene
che, in tali evenienze, il presidente del seggio – al fine di non rallentare il
regolare svolgimento delle operazioni possa prendere a verbale l’eventuale protesta
dell’elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda o le schede, purché la
verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel
verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della
protesta, allegando
contestualmente anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse
di voler consegnare al seggio.
Per quanto
attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che
coloro che rifiutano tutte le schede non dovranno essere conteggiati tra i
votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un
momento successivo alla “registrazione” presso il seggio (cioè in un momento
successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del
documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell’apposita
colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell’elettore;
apposizione del timbro e della data nell’apposito spazio della tessera
elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell’apposito
registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella
lista sezionale dell’elettore medesimo).
All’atto del
rifiuto della scheda, ove
si sia provveduto a una “registrazione” dell’elettore, nei sensi anzidetti,
nella lista sezionale e nel registro per l’annotazione del numero delle
tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi
documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: “NON
VOTANTE”); nel caso in cui presso il seggio si svolgano contemporaneamente più
consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati
nel retro della pagina di copertina del registro per l’annotazione del numero
di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo
dei votanti per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio.
Nel caso in
cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla
tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l’avvenuta
partecipazione alla votazione).
Su un
diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il
seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all’art. 50
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tale norma, infatti, prevede l’ipotesi in cui l’elettore prenda la
scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della
scheda stessa. Ciò
accade quando l’elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha
consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la
scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l’abbia riconsegnata senza
entrare prima in cabina.
In tal caso, l’elettore dovrà essere conteggiato tra i
votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita
nell’apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.
ART. 50 del D.P.R.
16-5-1960 n° 570 (T. U. 5 APRILE
1951, n° 203, art. 43)
SE L'ESPRESSIONE DEL VOTO NON È COMPIUTA NELLA CABINA, IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO DEVE RIFIUTARE LA SCHEDA PRESENTATAGLI E SE L'ELETTORE INVITATO,
NON SI RECA NELLA CABINA, LO ESCLUDE DAL VOTO, PRENDENDONE NOTA NEL VERBALE.
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Giorni fa
RispondiEliminascrivendo ad alcuni amici e conoscenti
ho condiviso con loro il fatto che
"il non voto strategicamente non sia funzionale
alla lotta per la conquista della nostra vera Sovranità
Monetaria, Popolare e Politica, Energetica e Alimentare"
(riprendendo le testuali parole di Cosimo Massaro)
e che dunque avrei votato,
nondimeno esprimendo le mie profonde riserve
riguardo al sistema elettorale vigente
in Italia (come nel resto dei Paesi della UE)
che pure a fronte di un considerevole astensionismo
non prevede la possibilità di una scelta 'alternativa'
ai candidati del 'sistema',
auspicando un cointeressamento e una iniziativa
per adottare anche in Italia e in 'Europa'
la 'soluzione elettorale' del Nevada
che consente di meglio rappresentare il dissenso/scontento dell'elettorato.
cfr. :
Strade - 'Nessuno di questi candidati': come rappresentare il dissenso ... anche sulla scheda elettorale
https://www.stradeonline.it/.../260-nessuno-di-questi-candidati-come-rappresentare-il-...
. . .