MANIFESTO "Ai 2 laghi"
FERRARA, lì 18 Febbraio 2014.
Si è svolto, l’1 e 2
Febbraio 2014 a Gambulaga (FE) presso l’Agriturismo “Ai due Laghi”, promosso
dal “GruppoEconomia Ferrara” e “Progetto Verità” di Bologna, un incontro programmatico-organizzativo, con la
partecipazione di personalità di altissimo profilo professionale sul piano
economico e storico; hanno partecipato anche esponenti dei due gruppi di
studio.
Allegato 1
I CERTIFICATI DI CREDITO FISCALE
COSA SONO?
I Certificati di Credito
Fiscale sono lo strumento – alternativo all’uscita dal sistema euro – che
consente di risolvere i problemi finanziari ed economici dell’Italia.
In
Italia i costi di lavoro annui sono circa 900 miliardi. I
lavoratori ne percepiscono grosso modo la metà (450), il resto sono tasse e
contributi.
I 900
miliardi sono riferibili a lavoratori dipendenti del settore privato (470), a
lavoratori dipendenti del settore pubblico (180) e a lavoratori autonomi (250).
Immaginiamo
di ridurre del 18% circa il costo per le aziende private (80 miliardi) e di
aumentare del 16% il netto per i lavoratori (70 miliardi): un’operazione da 150
miliardi in tutto. Come finanziare questi 150 miliardi?
Qui
entra in gioco il nuovo strumento: i Certificati di Credito Fiscale.
Aziende e dipendenti continuano a versare gli stessi importi di prima, per
tasse e contributi, ma ricevono nello stesso tempo questi
Certificati. Immagina che il tuo netto sia 30.000 € all’anno, mentre al
lordo di tasse e contributi al tuo datore di lavoro ne costi 60.000. Tu
continui a percepire 30.000 €. In aggiunta, lo Stato ti assegna un Certificato
per 4.800 € d’importo. L’azienda continua a pagare 60.000 €, ma lo Stato
italiano gli assegna un Certificato per 5.400 €.
Punto
importante: i Certificati non sono debito.
Lo Stato non li rimborserà, ma li accetterà per qualsiasi pagamento: è
moneta, non debito. Rispetto al contante tradizionale, però,
l’utilizzo è differito di due anni. Il differimento serve perché al momento
dell’utilizzo i Certificati ridurranno gli euro incassati dallo Stato. Non è un
problema se nel frattempo l’economia è cresciuta e i maggiori introiti
compensano quindi l’utilizzo dei Certificati. Finanzio quindi un calo delle
imposte emettendo una “simil-moneta” utilizzabile nei confronti dello Stato
italiano (non in tutta l’area euro). Se fosse la BCE a stampare euro, ci
sarebbe inflazione in Germania, dove la domanda non è depressa.
La UE
non ce lo contesta? No: l’Italia non rimborserà i Certificati in cash:
s’impegna solo ad accettarli in pagamento. E’ sui debiti da pagare cash che
abbiamo vincoli con la UE, legati alle garanzie che sono state fornite. Con i
Certificati non stiamo chiedendo nulla a nessuno, ci stiamo attrezzando per
portare la nostra economia a regime.
Ulteriori
50 miliardi di Certificati potranno essere emessi per finanziare altri
interventi di sostegno alla spesa: reddito di cittadinanza, opere pubbliche,
sostegno alla spesa sociale eccetera. Il programma totale diventa così di 200 miliardi.
I
Certificati produrranno una forte ripresa: grossa riduzione dei costi
aziendali, quindi più competitività, e insieme molto più potere d’acquisto per
i singoli. Questo rovescia gli effetti dell’austerità e
avvia subito una crescita di domanda sia interna che estera.
Nel giro di pochi anni, e tenuto conto che gli interventi sulla domanda –
avviati in un periodo di domanda depressa – hanno effetti più che
proporzionali, 200 miliardi di intervento produrranno 300 miliardi di PIL in più: pari, in pratica, all’“output gap”, la
differenza tra PIL effettivo e potenziale – quello che avremmo in condizioni
normali. Il “buco” si è formato prima per effetto della crisi 2008, non è stato
recuperato e si è aggravato da metà 2011 in poi a causa dell’austerità. Questo
è il recupero ottenibile in un paio di anni. L’intervento sul cuneo
fiscale svolge inoltre funzioni simili a un riallineamento valutario. In un
sistema di cambi flessibili i paesi più competitivi rivalutano. Questo
riequilibra i costi di lavoro per unità di prodotto. Qui otteniamo un effetto
analogo per un’altra via.
I CCF delineati nella proposta sono
titoli emessi dallo stato italiano, ma un’azione analoga può essere effettuata
da parte di tutti gli altri paesi membri dell’Eurozona, in particolare quelli
attualmente in situazione di difficoltà economica e domanda depressa.
Per chiarezza, va precisato che i
datori di lavoro continueranno a sostenere gli stessi costi in euro per
retribuzioni, imposte (versate per conto del dipendente) e contributi sociali,
come previsto dalla legislazione oggi vigente.
Tuttavia, i datori di lavoro
riceveranno assegnazioni di CCF che, sul piano economico e sostanziale,
costituiranno una rilevante compensazione, quindi uno sgravio, dei costi da
essi sostenuti.
La bozza di proposta di legge descrive
i possibili meccanismi di assegnazione dei CCF a lavoratori e aziende.
Bozza
di proposta di legge per l’introduzione dei Certificati di Credito Fiscale
Qui viene proposto e commentato
un testo legislativo tramite il quale i Certificati di Credito Fiscale possono
essere introdotti nell’ordinamento giuridico italiano.
Il testo di legge riguarda la procedura
di assegnazione di CCF a lavoratori e datori di lavoro. Come detto, il progetto
prevede anche che ulteriori CCF vengano emessi e utilizzati dallo Stato per
ulteriori finalità di sostegno alla domanda.
Queste ulteriori finalità potrebbero
essere integrazioni di reddito a categorie disagiate, interventi di
ricostruzione in aree colpite da calamità naturali, accelerazione dei pagamenti
scaduti a fornitori della pubblica amministrazione, investimenti pubblici
eccetera, e dovranno essere disciplinate da provvedimenti legislativi separati.
Potranno rimanere comunque valide,
riguardo a queste ulteriori forme d’intervento, le caratteristiche tecniche
(utilizzabilità, meccanismi di circolazione, gestione amministrativa) di cui in
particolare agli articoli 1, 2, 6, 7 e 10.
E’
interessante notare che il testo di legge è sorprendentemente breve – dieci
articoli in tutto – e complessivamente anche piuttosto semplice per quanto
attiene ai suoi meccanismi di funzionamento.
Proposta di legge n. [……] / 2014
Disposizioni in materia di emissione,
negoziazione e utilizzo dei Certificati di Credito Fiscale (nel seguito, in
forma abbreviata, CCF)
Articolo 1
I CCF sono titoli utilizzabili dal loro
possessore, nei termini temporali di cui al successivo articolo 7, per
estinguere qualsiasi forma di obbligazione finanziaria nei confronti della
pubblica amministrazione (come definita al successivo articolo 2).
Articolo 2
La pubblica amministrazione, per quanto
attiene alla presente legge, è composta da:
·
le amministrazioni dello Stato, che
includono la presidenza del consiglio dei ministri, i ministeri, le istituzioni
scolastiche, le agenzie (inclusa l’agenzia delle entrate) e le amministrazioni
autonome;
·
l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e gli enti previdenziali pubblici in genere;
·
Equitalia SpA, le sue controllate e tutte
le società, enti e organizzazioni che svolgano attività di riscossione di
imposte e tributi per conto della pubblica amministrazione;
·
le autorità amministrative indipendenti;
·
le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti territoriali locali;
·
gli altri enti pubblici, nazionali e
locali, tra cui le istituzioni universitarie, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e gli enti che compongono il servizio
sanitario nazionale.
Articolo 3
I CCF sono attribuiti a tutti i
lavoratori ai quali venga erogata una retribuzione risultante da un prospetto
di paga come definito dalla legge 5 gennaio 1953 numero 4 e successive
estensioni e modificazioni. La misura dell’attribuzione di CCF è così
determinata:
·
la retribuzione erogata, al netto di
imposte, contributi e altre ritenute di legge, così come rilevabile da ciascun
prospetto di paga, viene rapportata a un periodo di dodici mesi.
·
Vengono attribuiti CCF in misura pari al
23% della retribuzione netta erogata fino a concorrenza di euro 12.500 su base
annua; più il 14% della retribuzione netta erogata sullo scaglione compreso tra
euro 12.500 ed euro 20.000 su base annua; più il 5% della retribuzione netta
erogata sullo scaglione compreso tra euro 20.000 ed euro 42.500 su base annua.
Articolo 4
I CCF sono altresì attribuiti a tutte
le imprese che agiscono in qualità di datore di lavoro, ad eccezione di quelle
appartenenti alla pubblica amministrazione, e che corrispondano ai lavoratori
una retribuzione che risulti da un prospetto di paga come definito dalla legge
5 gennaio 1953 numero 4 e successive estensioni e modificazioni. L’attribuzione
dei CCF ai datori di lavoro avviene in misura così determinata:
·
la retribuzione erogata ad ogni singolo
lavoratore, al netto di imposte, contributi e altre ritenute di legge, viene
rapportata a un periodo di dodici mesi, e moltiplicata per un fattore di 2,25
al fine di determinare la retribuzione lorda convenzionale.
·
Vengono attribuiti CCF in misura pari al
23% della retribuzione lorda convenzionale fino a concorrenza di euro 28.125 su
base annua; al 14% della retribuzione lorda convenzionale erogata sullo
scaglione compreso tra euro 28.125 ed euro 45.000 su base annua; e al 5% della
retribuzione lorda convenzionale erogata sullo scaglione compreso tra euro
45.000 ed euro 95.625 su base annua.
Articolo 5
I CCF sono altresì attribuiti a tutti
lavoratori che percepiscano redditi da lavoro autonomo così come definiti e
disciplinati dal Capo V, Artt. 53 e 54, D.P.R. 22 dicembre 1986. L’attribuzione
dei CCF ai lavoratori autonomi avviene in misura così determinata:
·
Viene rilevato, per ogni singolo periodo
d’imposta, il reddito da lavoro autonomo imponibile ai fini fiscali.
·
Vengono attribuiti CCF in misura pari
all’11,5% del reddito da lavoro autonomo imponibile ai fini fiscali fino a
concorrenza di euro 28.125; al 7% dello scaglione compreso tra euro 28.125 ed
euro 45.000; e al 2,5% dello scaglione compreso tra euro 45.000 ed euro 95.625.
Articolo 6
I CCF attribuiti non concorrono, in
alcun caso, a formare il reddito imponibile a fini fiscali o contributivi del
soggetto assegnatario.
Articolo 7
Si definisce “Data di Validità”
l’ultimo giorno del mese in cui i CCF vengono attribuiti al soggetto
assegnatario. Qualsiasi obbligazione di natura finanziaria nei confronti della
pubblica amministrazione, come definita al precedente articolo 2, è
automaticamente estinta mediante compensazione con un pari importo di CCF di
proprietà del soggetto obbligato, a condizione che la sopra accennata
operazione di compensazione abbia luogo mediante utilizzo di CCF la cui Data di
Validità sia almeno di due anni precedente all’effettuazione dell’operazione di
compensazione medesima.
La sopra accennata operazione di
compensazione può essere validamente effettuata non solo dal soggetto
originariamente assegnatario dei CCF, ma anche da qualsiasi altro soggetto che
li abbia nel frattempo acquistati.
Articolo 8
L’attribuzione dei CCF avviene mediante
accredito di un apposito conto titoli aperto dall’assegnatario presso un
istituto di credito o altro soggetto autorizzato alla raccolta del risparmio,
ai sensi del decreto legislativo numero 385 dell’1.9.1993 (Testo Unico
Bancario) e successive modifiche.
Per i soggetti aventi diritto
all’attribuzione dei CCF ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, l’attribuzione
avviene al momento della presentazione, presso l’istituto o soggetto a ciò
deputato, del prospetto di paga come definito dalla legge 5 gennaio 1953 numero
4 e successive estensioni e modificazioni. La presentazione può anche
validamente avvenire in forma telematica e il soggetto deputato
all’attribuzione dei CCF può essere il medesimo a cui è (eventualmente)
delegata la corresponsione della retribuzione al lavoratore.
Per i soggetti aventi diritto
all’attribuzione dei CCF ai sensi del precedente articolo 5, l’attribuzione
avviene al momento della presentazione, presso l’istituto o soggetto a ciò
deputato, della dichiarazione dei redditi da cui risulti un reddito di lavoro
autonomo come definito e disciplinato dal Capo V, Artt. 53 e 54, D.P.R. 22
dicembre 1986.
Articolo 9
La responsabilità della corretta
determinazione e della corretta effettuazione delle operazioni finalizzate
all’attribuzione di CCF ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 compete al
datore di lavoro.
La responsabilità della corretta
determinazione e della corretta effettuazione delle operazioni finalizzate
all’attribuzione di CCF ai sensi del precedente articolo 5 compete al lavoratore
autonomo.
Articolo 10
I CCF sono liberamente e pienamente
negoziabili e trasferibili.
E’ istituito un mercato telematico dei
CCF, disciplinato dal Ministero dell’Economia e sottoposto alla supervisione
della Banca d’Italia e della Consob.
Qui di seguito, si commenta il testo,
articolo per articolo.
Articolo
1
I
CCF sono titoli utilizzabili dal loro possessore, nei termini temporali di cui
al successivo articolo 7, per estinguere qualsiasi forma di obbligazione
finanziaria nei confronti della pubblica amministrazione (come definita al
successivo articolo 2).
L’articolo 1 chiarisce che i CCF sono
un titolo utilizzabile, non immediatamente ma in un futuro prossimo (a partire
da due anni dall’emissione), per soddisfare qualsiasi tipo di impegno finanziario
nei confronti della stato italiano, definito nel senso più esteso possibile.
Costituiscono quindi una forma di “moneta con utilizzo differito”.
Articolo
2
La
pubblica amministrazione, per quanto attiene alla presente legge, è composta
da:
·
le
amministrazioni dello Stato, che includono la presidenza del consiglio dei
ministri, i ministeri, le istituzioni scolastiche, le agenzie (inclusa
l’agenzia delle entrate) e le amministrazioni autonome;
·
l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti previdenziali pubblici in genere;
·
Equitalia
SpA, le sue controllate e tutte le società, enti e organizzazioni che svolgano
attività di riscossione di imposte e tributi per conto della pubblica
amministrazione;
·
le
autorità amministrative indipendenti;
·
le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti territoriali locali;
·
gli
altri enti pubblici, nazionali e locali, tra cui le istituzioni universitarie,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti che
compongono il servizio sanitario nazionale.
L’articolo 2 è semplicemente l’elenco
di tutti gli organi che compongono la pubblica amministrazione italiana.
Articolo
3
I
CCF sono attribuiti a tutti i lavoratori ai quali venga erogata una
retribuzione risultante da un prospetto di paga come definito dalla legge 5
gennaio 1953 numero 4 e successive estensioni e modificazioni. La misura
dell’attribuzione di CCF è così determinata:
·
la
retribuzione erogata, al netto di imposte, contributi e altre ritenute di
legge, così come rilevabile da ciascun prospetto di paga, viene rapportata a un
periodo di dodici mesi.
·
Vengono
attribuiti CCF in misura pari al 23% della retribuzione netta erogata fino a
concorrenza di euro 12.500 su base annua; più il 14% della retribuzione netta
erogata sullo scaglione compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000 su base annua;
più il 5% della retribuzione netta erogata sullo scaglione compreso tra euro
20.000 ed euro 42.500 su base annua.
Il prospetto di paga di cui parla
l’articolo 3 è il ben noto “cedolino”, utilizzato per liquidare la retribuzione
a tutti i lavoratori dipendenti e anche agli amministratori di società, ai
co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi) e ai co.co.pro. (collaboratori
contributivi per programma).
I CCF sono erogati a tutte queste
categorie di lavoratori, con un meccanismo a scaglioni costruito in modo da
offrire un maggior beneficio, proporzionalmente, ai redditi più bassi. Vedremo
successivamente come questo si traduce in termini numerici.
Articolo
4
I
CCF sono altresì attribuiti a tutte le imprese che agiscono in qualità di
datore di lavoro, ad eccezione di quelle appartenenti alla pubblica
amministrazione, e che corrispondano ai lavoratori una retribuzione che risulti
da un prospetto di paga come definito dalla legge 5 gennaio 1953 numero 4 e
successive estensioni e modificazioni. L’attribuzione dei CCF ai datori di
lavoro avviene in misura così determinata:
·
la
retribuzione erogata ad ogni singolo lavoratore, al netto di imposte,
contributi e altre ritenute di legge, viene rapportata a un periodo di dodici
mesi, e moltiplicata per un fattore di 2,25 al fine di determinare la
retribuzione lorda convenzionale.
·
Vengono
attribuiti CCF in misura pari al 23% della retribuzione lorda convenzionale
fino a concorrenza di euro 28.125 su base annua; al 14% della retribuzione
lorda convenzionale erogata sullo scaglione compreso tra euro 28.125 ed euro
45.000 su base annua; e al 5% della retribuzione lorda convenzionale erogata
sullo scaglione compreso tra euro 45.000 ed euro 95.625 su base annua.
L’articolo 4 disciplina l’attribuzione
dei CCF ai datori di lavoro del settore privato, secondo un meccanismo analogo
a quello previsto per i lavoratori. Mentre per questi ultimi l’articolo 3
faceva riferimento al reddito netto, per i datori di lavoro ci si basa sul
costo totale per l’azienda. Per praticità, si è utilizzata una “retribuzione
lorda convenzionale” pari a un po’ più del doppio (2,25 volte per la
precisione) la retribuzione netta. Altrimenti si può fare riferimento
all’effettivo costo azienda, il che è più complesso perché richiede di
ricalcolare imposte, contributi, TFR eccetera e non cambia peraltro in modo
significativo il risultato.
Non si procede all’attribuzione di CCF
ai datori di lavoro del settore pubblico, cioè allo Stato medesimo, perché si
tratterebbe di una pura e semplice partita di giro: lo Stato riceverebbe un
titolo utilizzabile per effettuare pagamenti nei confronti di se stesso.
Articolo
5
I
CCF sono altresì attribuiti a tutti lavoratori che percepiscano redditi da
lavoro autonomo così come definiti e disciplinati dal Capo V, Artt. 53 e 54,
D.P.R. 22 dicembre 1986. L’attribuzione dei CCF ai lavoratori autonomi avviene
in misura così determinata:
·
Viene
rilevato, per ogni singolo periodo d’imposta, il reddito da lavoro autonomo
imponibile ai fini fiscali.
·
Vengono
attribuiti CCF in misura pari all’11,5% del reddito da lavoro autonomo
imponibile ai fini fiscali fino a concorrenza di euro 28.125; al 7% dello
scaglione compreso tra euro 28.125 ed euro 45.000; e al 2,5% dello scaglione
compreso tra euro 45.000 ed euro 95.625.
L’articolo 5 disciplina l’attribuzione
di CCF ai lavoratori autonomi. Non esistendo un “cedolino paga”, la proposta è
in questo caso di far riferimento ai redditi di lavoro autonomo come risultanti
dalla dichiarazione d’imposta annuale.
Rispetto all’articolo 3, le percentuali
sono più basse perché applicate, in questo caso, a redditi lordi d’imposta (e
non netti in busta).
Articolo
6
I
CCF attribuiti non concorrono, in alcun caso, a formare il reddito imponibile a
fini fiscali o contributivi del soggetto assegnatario.
L’articolo 6 precisa che l’attribuzione
dei CCF non dà origine ad alcuna tassazione per chi li percepisce. E’, in altri
termini, un beneficio economico puro.
Articolo
7
Si
definisce “Data di Validità” l’ultimo giorno del mese in cui i CCF vengono
attribuiti al soggetto assegnatario. Qualsiasi obbligazione di natura finanziaria
nei confronti della pubblica amministrazione, come definita al precedente
articolo 2, è automaticamente estinta mediante compensazione con un pari
importo di CCF di proprietà del soggetto obbligato, a condizione che la sopra
accennata operazione di compensazione abbia luogo mediante utilizzo di CCF la
cui Data di Validità sia almeno di due anni precedente all’effettuazione
dell’operazione di compensazione medesima.
La
sopra accennata operazione di compensazione può essere validamente effettuata
non solo dal soggetto originariamente assegnatario dei CCF, ma anche da
qualsiasi altro soggetto che li abbia nel frattempo acquistati.
Il primo paragrafo dell’articolo 7
disciplina il momento temporale a partire dal quale i CCF potranno essere
utilizzati, che è la fine del mese in cui saranno decorsi due anni
dall’assegnazione. Per esempio, i CCF attribuiti il 27 marzo 2014 (o il 10
marzo, o il 15 marzo) saranno tutti utilizzabili a partire dal 31 marzo 2016.
Saranno in pratica tutti accorpati nella scadenza “marzo 2016”.
Il secondo paragrafo disciplina il
concetto della libera circolazione: l’assegnatario dei CCF può venderli prima
della scadenza, e il compratore finale (anche, eventualmente, in conseguenza di
una successione di compravendite) potrà utilizzarli alla scadenza esattamente
come avrebbe fatto l’assegnatario originale.
Articolo
8
L’attribuzione
dei CCF avviene mediante accredito di un apposito conto titoli aperto
dall’assegnatario presso un istituto di credito o altro soggetto autorizzato
alla raccolta del risparmio, ai sensi del decreto legislativo numero 385
dell’1.9.1993 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche.
Per
i soggetti aventi diritto all’attribuzione dei CCF ai sensi dei precedenti
articoli 3 e 4, l’attribuzione avviene al momento della presentazione, presso
l’istituto o soggetto a ciò deputato, del prospetto di paga come definito dalla
legge 5 gennaio 1953 numero 4 e successive estensioni e modificazioni. La
presentazione può anche validamente avvenire in forma telematica e il soggetto
deputato all’attribuzione dei CCF può essere il medesimo a cui è
(eventualmente) delegata la corresponsione della retribuzione al lavoratore.
Per
i soggetti aventi diritto all’attribuzione dei CCF ai sensi del precedente
articolo 5, l’attribuzione avviene al momento della presentazione, presso
l’istituto o soggetto a ciò deputato, della dichiarazione dei redditi da cui
risulti un reddito di lavoro autonomo come definito e disciplinato dal Capo V,
Artt. 53 e 54, D.P.R. 22 dicembre 1986.
L’articolo 8 delinea il meccanismo
tecnico di assegnazione dei CCF, che è in effetti piuttosto semplice. Il
lavoratore o il datore di lavoro designano un istituto di credito, che
probabilmente sarà lo stesso per il cui tramite viene corrisposta la
retribuzione o (nel caso dei lavoratori autonomi) effettuato il versamento
delle imposte sui redditi. L’istituto apre un apposito “conto CCF” (in pratica,
un conto titoli) intestato all’assegnatario e lo accredita per l’importo
dovuto.
Articolo
9
La
responsabilità della corretta determinazione e della corretta effettuazione
delle operazioni finalizzate all’attribuzione di CCF ai sensi dei precedenti
articoli 3 e 4 compete al datore di lavoro.
La
responsabilità della corretta determinazione e della corretta effettuazione
delle operazioni finalizzate all’attribuzione di CCF ai sensi del precedente
articolo 5 compete al lavoratore autonomo.
L’articolo 9 introduce il concetto che
il datore di lavoro è responsabile della corretta effettuazione delle
operazioni e quindi di assicurare l’attribuzione dei CCF al lavoratore, oltre
che a se stesso. In pratica è una sorta di “sostituto d’imposta” (anche se qui
non si tratta di pagare un’imposta ma di far sì che il lavoratore benefici di
un’assegnazione). Il lavoratore autonomo (secondo paragrafo) provvede, invece,
da sé.
Articolo
10
I
CCF sono liberamente e pienamente negoziabili e trasferibili.
E’
istituito un mercato telematico dei CCF, disciplinato dal Ministero
dell’Economia e sottoposto alla supervisione della Banca d’Italia e della
Consob.
L’articolo finale della proposta di
legge, il 10, precisa che i CCF sono negoziabili e trasferibili senza alcuna
restrizione, e che sarà istituito un mercato telematico analogo a quello dei
titoli di Stato. In effetti, i CCF sono titoli di Stato, in quanto da
esso pienamente riconosciuti e garantiti. La differenza è che a fronte dei CCF
non sussiste un impegno di rimborso, bensì di accettazione futura a
soddisfazione degli impegni finanziari nei confronti dello Stato medesimo.
Esistono ovviamente dettagli numerici
che riportano in forma analitica i dati rilevanti per stimare gli effetti di
questa proposta di legge, in primo luogo per quanto attiene all’ammontare dei
CCF assegnati su base annua e in secondo luogo sull’azione in riferimento alla
crescita.
DAI CCF AI BOT FISCALI (“MOSLER BONDS”)
Ovvero denominare il nostro debito pubblico in moneta sovrana
Rimane un problema che il progetto CCF, applicato nei
termini qui delineati, lascia in essere. E’ la denominazione in euro del debito
pubblico italiano.
Come visto, uno stato il cui debito
pubblico è denominato nella moneta sovrana dello stato medesimo può sempre
evitare l’insolvenza. Basta aumentare l’emissione di moneta, in modo da avere a
disposizione quanto necessario a rimborsarlo o rifinanziarlo.
Se il debito pubblico italiano fosse
stato denominato in moneta sovrana, gli attacchi speculativi verificatisi
durante il 2011 sarebbero stati semplicemente impensabili.
E’ concepibile e va presa in
considerazione l’idea che, successivamente all’avvio del progetto CCF, l’Italia
e gli altri paesi che lo adotteranno cessino di emettere debito pubblico
denominato in euro.
Il debito pubblico italiano denominato
in una moneta di cui lo stato non controlla l’emissione dovrebbe, in altri
termini, essere sostituito da altri strumenti finanziari, che non comportino
rischi di default.
Una possibilità, per esempio, è quella di
sostituire il debito pubblico in euro, via via che arriva a scadenza (o anche
prima), con emissioni di CCF. Si offre al pubblico, in pratica, la possibilità
di convertire BOT e BTP, o di utilizzare i proventi derivanti dal loro
rimborso, per sottoscrivere Certificati di Credito Fiscale.
Questi “CCF di finanziamento” corrispondono ai
“Tax-Backed Bonds”, o “Mosler Bonds” già proposti da Warren Mosler nel 2011
come strumento per calmierare i costi di finanziamento del debito pubblico di
vari paesi dell’Eurozona.
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