LEGGE
14
maggio
2010, n. 84
Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri
della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa
alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati,
firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno
di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno
dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della
Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18
ottobre 2007. (10G0107)
(GU n.134 del 11-6-2010
)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/2010
Testo in vigore dal: 12-6-2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al citato articolo 1.
Art. 3 Partecipazione italiana alla Forza di gendarmeria europea 1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea e' l'Arma dei carabinieri.
Art. 4 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegati
- Trattato
- Capo I
Disposizioni generali art. 1
art. 2
art. 3
- Capo II
Missioni, ingaggio e schieramento art. 4
art. 5
art. 6
- Capo III
Aspetti giuridici ed istituzionali art. 7
art. 8
art. 9
- Capo IV
Infrastrutture del QG permanente art. 10
art. 11
- Capo V
Tutela delle informazioni art. 12
- Capo VI
Disposizioni in materia di personale art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
- Capo VII
Privilegi e immunita' art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
art. 24
- Capo VIII
Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare art. 25
art. 26
art. 27
- Capo IX
Indennizzi art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
art. 32
- Capo X
Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali art. 33
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
- Capo XI
Disposizioni finali art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42
art. 43
art. 44
art. 45
art. 46
art. 47
Dichiarazione di Intenti
Allegato A
Allegato B
Nessun commento:
Posta un commento