LEGGE
14
maggio
2010, n. 84
Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri
della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa
alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati,
firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno
di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno
dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della
Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18
ottobre 2007. (10G0107)
(GU n.134 del 11-6-2010
)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/2010
Testo in vigore dal: 12-6-2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia,
Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una
Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17
settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria
europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al
citato articolo 1.
Art. 3
Partecipazione italiana alla Forza
di gendarmeria europea
1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia
italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea e'
l'Arma dei carabinieri.
Art. 4
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegati
- Trattato
- Capo I
Disposizioni generali
art.
1
art.
2
art.
3
- Capo II
Missioni, ingaggio e schieramento
art.
4
art.
5
art.
6
- Capo III
Aspetti giuridici ed istituzionali
art.
7
art.
8
art.
9
- Capo IV
Infrastrutture del QG permanente
art.
10
art.
11
- Capo V
Tutela delle informazioni
art.
12
- Capo VI
Disposizioni in materia di personale
art.
13
art.
14
art.
15
art.
16
art.
17
art.
18
- Capo VII
Privilegi e immunita'
art.
19
art.
20
art.
21
art.
22
art.
23
art.
24
- Capo VIII
Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare
art.
25
art.
26
art.
27
- Capo IX
Indennizzi
art.
28
art.
29
art.
30
art.
31
art.
32
- Capo X
Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali
art.
33
art.
34
art.
35
art.
36
art.
37
- Capo XI
Disposizioni finali
art.
38
art.
39
art.
40
art.
41
art.
42
art.
43
art.
44
art.
45
art.
46
art.
47
Dichiarazione
di Intenti
Allegato
A
Allegato
B
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