LEGGE
14
maggio
2010, n. 84
Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri
della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa
alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati,
firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno
di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno
dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della
Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18
ottobre 2007. (10G0107)
(GU n.134 del 11-6-2010
)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/2010
Testo in vigore dal: 12-6-2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al citato articolo 1.
Art. 3 Partecipazione italiana alla Forza di gendarmeria europea 1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea e' l'Arma dei carabinieri.
Art. 4 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegati
- Trattato
- Capo I
Disposizioni generali - art. 1
- art. 2
- art. 3
- Capo II
Missioni, ingaggio e schieramento - art. 4
- art. 5
- art. 6
- Capo III
Aspetti giuridici ed istituzionali - art. 7
- art. 8
- art. 9
- Capo IV
Infrastrutture del QG permanente - art. 10
- art. 11
- Capo V
Tutela delle informazioni - art. 12
- Capo VI
Disposizioni in materia di personale - art. 13
- art. 14
- art. 15
- art. 16
- art. 17
- art. 18
- Capo VII
Privilegi e immunita' - art. 19
- art. 20
- art. 21
- art. 22
- art. 23
- art. 24
- Capo VIII
Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare - art. 25
- art. 26
- art. 27
- Capo IX
Indennizzi - art. 28
- art. 29
- art. 30
- art. 31
- art. 32
- Capo X
Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali - art. 33
- art. 34
- art. 35
- art. 36
- art. 37
- Capo XI
Disposizioni finali - art. 38
- art. 39
- art. 40
- art. 41
- art. 42
- art. 43
- art. 44
- art. 45
- art. 46
- art. 47
- Dichiarazione di Intenti
- Allegato A
- Allegato B
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