Qua di seguito Vi pubblico in anteprima il disegno di legge inerente il punto 1 dell'allegato 3 [ http://decamentelibera.blogspot.it/2014/02/6-punti-per-lo-sviluppo-e-la-piena.html ] del nostro MANIFESTO "Ai 2 laghi" [ http://decamentelibera.blogspot.it/2014/02/sottoscritto-il-manifesto-ai-2-laghi.html ]
Dr. Antonino Galloni detto Nino
Separazione tra Banche
di Credito
e Speculative
Antonino Galloni
NUOVA LEGGE BANCARIA
(DECRETO/DISEGNO/PROPOSTA)
RELAZIONE
L’abbandono, in tutti i Paesi democratici, a partire
dall’ultimo decennio del secolo scorso, della normativa introdotta - durante gli
anni ’30 – allo scopo di regolare l’attività bancaria in modo che le attività
finanziarie e speculative non travolgessero l’economia reale, si è rivelato un
tragico errore.
Alla fine della primavera
del 2001 è iniziata una fase di speculazione al ribasso sui titoli di borsa
dovuta all’accorciamento del ciclo del prodotto a livello internazionale in un
contesto – via via aggravatosi – di insufficienza della domanda: l’indebitamento
al consumo ed i “secondi lavori” non sono più riusciti a compensare i minori
redditi delle famiglie nei Paesi di più antica industrializzazione, mentre, nei
Paesi emergenti, la priorità accordata alle esportazioni tendeva a sacrificare
la crescita della domanda interna.
Dopo la primavera del 2001, quindi, grazie
all’abbandono della normativa di separazione tra i soggetti autorizzati ad
operare sui mercati finanziari e le banche di credito, nella erronea prospettiva
che la ripresa fosse vicina, sono iniziate massicce operazioni di derivazione e
di emissione e gestione di titoli tossici.
A più di 11 anni da
quell’inizio, si stima che i titoli tossici e i derivati in circolazione nel
Mondo siano pari a circa 57 volte il PIL di tutto il pianeta.
Questa situazione
ha fatto sì che la massa di liquidità che entra nelle banche - da parte delle
famiglie, delle imprese e delle stesse attività criminali - sia inferiore a
quella che viene “bruciata” nella gestione dei derivati e dei titoli “tossici”:
a partire dalla grande crisi di liquidità delle banche che ha portato alla
cancellazione del sistema bancario – dopo il 2007 – le Banche Centrali hanno
autorizzato mezzi monetari (a tassi di interesse inferiori all’inflazione) per
circa 30.000 miliardi di dollari, ma senza chiedere alcuna
contropartita e, quindi, consentendo la continuazione dei fenomeni
descritti.
Prima l’americana FED e la Banca del Giappone poi la
stessa BCE (quest’ultima a partire dall’ottobre del 2011) hanno teorizzato
l’aiuto illimitato (cosiddetto “quantitative easing”) alle banche stesse senza
contropartite.
Secondo molti osservatori, un decimo di tali autorizzazioni
monetarie, se fosse stato destinato alla economia reale (per infrastrutture ed
altra spesa pubblica produttiva, ammortizzatori sociali o sostegno del reddito
delle famiglie) avrebbe consentito di avviare la ripresa in modo
efficace.
La legge che segue, dunque,
cerca di affrontare il nodo cruciale della riapertura di linee di credito
adeguate alla ripresa stessa in modo che l’equilibrio finanziario delle banche
stesse non sia condizionato dagli esiti delle operazioni speculative, mentre
queste ultime potranno trovare conferma e regolazione presso soggetti diversi da
quelli deputati a sostenere l’economia reale.
ARTICOLATO
Art.1
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, ciascun Istituto Bancario di cui all’allegato 1, presenta il proprio
piano di sdoppiamento della personalità giuridica, in modo che risultino due
soggetti distinti sotto ogni profilo, dei quali uno eserciti esclusivamente
attività di credito e di raccolta del risparmio e l’altro attività finanziarie
sui mercati, con esclusione delle attività di credito.
Art.2
Il soggetto che eserciti
attività di credito, di cui all’art.1, mantiene il 90% del capitale sociale cmq
sottoscritto e/o versato, mentre il 10% viene attribuito al soggetto che
eserciti attività finanziarie diverse.
Art.3
La Banca d’Italia ed il CICR ricevono i piani di sdoppiamento di
cui all’art.1 e li approvano entro 60 giorni. E’ data facoltà alle Commissioni
d’esame istituite presso la Banca d’Italia ed il CICR di accettare piani che
prevedano la conferma di un unico soggetto esercitante attività di credito
ordinario con la dismissione delle restanti attività
finanziarie.
Art.4
E’ istituita presso
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) (o presso altra istituzione!) la
Commissione di Valutazione della destinazione dei beni degli istituti di credito
di cui all’allegato 1, al fine della migliore funzionalità dei soggetti
giuridici emergenti a seguito dell’attuazione della presente legge di
riorganizzazione.
Art.5
I componenti della
Commissione di cui al precedente articolo sono designati 5 da parte dell’ABI e 6
da parte del ministero dell’Economia che designa, altresì, il
Presidente.
La
Commissione si avvale anche di
personale proveniente da Istituti Bancari secondo disposizioni concertate tra
gli Istituti stessi ed il Ministero dell’Economia.
Entro 60 giorni dall’emanazione del presente decreto, il
Ministero dell’Economia fornisce il regolamento della Commissione di cui ai
commi precedenti.
Art.6
Gli Istituti di Credito
ordinario possono emettere proprie obbligazioni, ma non possono esercitare altre
attività finanziarie oltre la vendita delle proprie azioni secondo la vigente
normativa che regola i comportamenti degli operatori
autorizzati.
Chiunque commette violazione alle disposizioni di cui ai
precedenti articoli è punito con la reclusione da 1 a 3 anni, se il fatto non
costituisce più grave reato ed è responsabile in solido per i danni arrecati
agli utenti ed ai clienti degli Istituti stessi.
Art.7
Entro 60 giorni dall’emanazione del presente decreto, il
governo predispone un disegno di legge riguardante la regolazione del credito
non fondiario (mobiliare) a lungo e lunghissimo termine.
Art.8
E’ fatto divieto a qualsiasi
soggetto di prestare denaro, a qualunque titolo, ad un tasso di interesse che
superi il doppio del tasso ufficiale di sconto; per il calcolo di tale rapporto
si intende il costo lordo del denaro e delle relative operazioni comprese
l’apertura, la chiusura e la gestione del credito.
I trasgressori della
disposizione di cui al precedente comma sono puniti, se il fatto non costituisce
più grave reato, con la reclusione fino a 8 anni e la confisca di tutti i loro
beni.
Indagherei sulla possibilità che si possa stabilire che i denari che circolano nel mercato dei movimenti speculativi fossero denominati in Unità di Conto Universale, diversa dalla moneta corrente, e che un organo di controllo decidesse i tassi di cambio con le medesime, al fine di non consentire che le ingenti somme che circolano nel sistema finanziorio possano essere riversate direttamente nel mercato reale, generando. come succede ora, evidenti squilibri.
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