venerdì 21 febbraio 2014

EuroGendFor = LEGGE 14 maggio 2010, n. 84



LEGGE 14 maggio 2010, n. 84

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. (10G0107) (GU n.134 del 11-6-2010 )
 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/2010

Testo in vigore dal: 12-6-2010

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
Dichiarazione di intenti tra i  Ministri  della  difesa  di  Francia,
Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla  creazione  di  una
Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17
settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna,  la  Repubblica
francese, la Repubblica italiana, il  Regno  dei  Paesi  Bassi  e  la
Repubblica portoghese per l'istituzione della  Forza  di  gendarmeria
europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
 
                               Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo
1,  a  decorrere  dalla  data  della  loro  entrata  in  vigore,   in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al
citato articolo 1.
 
                               Art. 3 
 
 
                 Partecipazione italiana alla Forza 
                       di gendarmeria europea 
 
  1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di  polizia
italiana a statuto militare per la Forza di  gendarmeria  europea  e'
l'Arma dei carabinieri.

                               Art. 4 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
                               Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 maggio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Frattini,  Ministro  degli   affari
                                  esteri 
 
                                  La Russa, Ministro della difesa 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

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