sabato 29 marzo 2014

Separazione tra Banche di Credito e Speculative


Qua di seguito Vi pubblico in anteprima il disegno di legge inerente il punto 1 dell'allegato 3  [ http://decamentelibera.blogspot.it/2014/02/6-punti-per-lo-sviluppo-e-la-piena.html ] del nostro MANIFESTO "Ai 2 laghi" [ http://decamentelibera.blogspot.it/2014/02/sottoscritto-il-manifesto-ai-2-laghi.html ]

 Dr. Antonino Galloni detto Nino
Separazione tra Banche
di Credito e Speculative
Antonino Galloni
NUOVA LEGGE BANCARIA (DECRETO/DISEGNO/PROPOSTA)

RELAZIONE

L’abbandono, in tutti i Paesi democratici, a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, della normativa introdotta - durante gli anni ’30 – allo scopo di regolare l’attività bancaria in modo che le attività finanziarie e speculative non travolgessero l’economia reale, si è rivelato un tragico errore.
Alla fine della primavera del 2001 è iniziata una fase di speculazione al ribasso sui titoli di borsa dovuta all’accorciamento del ciclo del prodotto a livello internazionale in un contesto – via via aggravatosi – di insufficienza della domanda: l’indebitamento al consumo ed i “secondi lavori” non sono più riusciti a compensare i minori redditi delle famiglie nei Paesi di più antica industrializzazione, mentre, nei Paesi emergenti, la priorità accordata alle esportazioni tendeva a sacrificare la crescita della domanda interna.
Dopo la primavera del 2001, quindi, grazie all’abbandono della normativa di separazione tra i soggetti autorizzati ad operare sui mercati finanziari e le banche di credito, nella erronea prospettiva che la ripresa fosse vicina, sono iniziate massicce operazioni di derivazione e di emissione e gestione di titoli tossici.
A più di 11 anni da quell’inizio, si stima che i titoli tossici e i derivati in circolazione nel Mondo siano pari a circa 57 volte il PIL di tutto il pianeta.
Questa situazione ha fatto sì che la massa di liquidità che entra nelle banche - da parte delle famiglie, delle imprese e delle stesse attività criminali - sia inferiore a quella che viene “bruciata” nella gestione dei derivati e dei titoli “tossici”: a partire dalla grande crisi di liquidità delle banche che ha portato alla cancellazione del sistema bancario – dopo il 2007 – le Banche Centrali hanno autorizzato mezzi monetari (a tassi di interesse inferiori all’inflazione) per circa 30.000 miliardi di  dollari, ma senza chiedere alcuna contropartita e, quindi, consentendo la continuazione dei fenomeni descritti.
Prima l’americana FED e la Banca del Giappone poi la stessa BCE (quest’ultima a partire dall’ottobre del 2011) hanno teorizzato l’aiuto illimitato (cosiddetto “quantitative easing”) alle banche stesse senza contropartite.
Secondo molti osservatori, un decimo di tali autorizzazioni monetarie, se fosse stato destinato alla economia reale (per infrastrutture ed altra spesa pubblica produttiva, ammortizzatori sociali o sostegno del reddito delle famiglie) avrebbe consentito di avviare la ripresa in modo efficace.
La legge che segue, dunque, cerca di affrontare il nodo cruciale della riapertura di linee di credito adeguate alla ripresa stessa in modo che l’equilibrio finanziario delle banche stesse non sia condizionato dagli esiti delle operazioni speculative, mentre queste ultime potranno trovare conferma e regolazione presso soggetti diversi da quelli deputati a sostenere l’economia reale.


ARTICOLATO

Art.1
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ciascun Istituto Bancario di cui all’allegato 1, presenta il proprio piano di sdoppiamento della personalità giuridica, in modo che risultino due soggetti distinti sotto ogni profilo, dei quali uno eserciti esclusivamente attività di credito e di raccolta del risparmio e l’altro attività finanziarie sui mercati, con esclusione delle attività di credito.

Art.2
Il soggetto che eserciti attività di credito, di cui all’art.1, mantiene il 90% del capitale sociale cmq sottoscritto e/o versato, mentre il 10% viene attribuito al soggetto che eserciti attività finanziarie diverse.

Art.3
La Banca d’Italia ed il CICR ricevono i piani di sdoppiamento di cui all’art.1 e li approvano entro 60 giorni. E’ data facoltà alle Commissioni d’esame istituite presso la Banca d’Italia ed il CICR di accettare piani che prevedano la conferma di un unico soggetto esercitante attività di credito ordinario con la dismissione delle restanti attività finanziarie.

Art.4
E’ istituita presso l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) (o presso altra istituzione!) la Commissione di Valutazione della destinazione dei beni degli istituti di credito di cui all’allegato 1, al fine della migliore funzionalità dei soggetti giuridici emergenti a seguito dell’attuazione della presente legge di riorganizzazione.

Art.5
I componenti della Commissione di cui al precedente articolo sono designati 5 da parte dell’ABI e 6 da parte del ministero dell’Economia che designa, altresì, il Presidente.
La Commissione si avvale anche di personale proveniente da Istituti Bancari secondo disposizioni concertate tra gli Istituti stessi ed il Ministero dell’Economia.
Entro 60 giorni dall’emanazione del presente decreto, il Ministero dell’Economia fornisce il regolamento della Commissione di cui ai commi precedenti.

Art.6
Gli Istituti di Credito ordinario possono emettere proprie obbligazioni, ma non possono esercitare altre attività finanziarie oltre la vendita delle proprie azioni secondo la vigente normativa che regola i comportamenti degli operatori autorizzati.
Chiunque commette violazione alle disposizioni di cui ai precedenti articoli è punito con la reclusione da 1 a 3 anni, se il fatto non costituisce più grave reato ed è responsabile in solido per i danni arrecati agli utenti ed ai clienti degli Istituti stessi.

Art.7
Entro 60 giorni dall’emanazione del presente decreto, il governo predispone un disegno di legge riguardante la regolazione del credito non fondiario (mobiliare) a lungo e lunghissimo termine.

Art.8
E’ fatto divieto a qualsiasi soggetto di prestare denaro, a qualunque titolo, ad un tasso di interesse che superi il doppio del tasso ufficiale di sconto; per il calcolo di tale rapporto si intende il costo lordo del denaro e delle relative operazioni comprese l’apertura, la chiusura e la gestione del credito.
I trasgressori della disposizione di cui al precedente comma sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a 8 anni e la confisca di tutti i loro beni.

1 commento:

  1. Indagherei sulla possibilità che si possa stabilire che i denari che circolano nel mercato dei movimenti speculativi fossero denominati in Unità di Conto Universale, diversa dalla moneta corrente, e che un organo di controllo decidesse i tassi di cambio con le medesime, al fine di non consentire che le ingenti somme che circolano nel sistema finanziorio possano essere riversate direttamente nel mercato reale, generando. come succede ora, evidenti squilibri.

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