ed ANCHE SU : http://monetapubblica.blogspot.it/2014/04/deca-paradigma-decamente-libera-il-vero.html
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La Commissione €uropea è una delle
principali istituzioni dell'Unione
€uropea, suo organo
esecutivo e promotrice del
processo legislativo.
La Commissione è composta da 28 commissari (uno
per stato membro compreso il presidente), scelti tra le personalità di "spicco"
(i più corrotti e i più ammanicati con i servetti di Bilderberg) dello stato
membro d'appartenenza.
Tra i membri sono compresi il presidente e l'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
(PESC) in veste di
vicepresidente. Il presidente può nominare altri vicepresidenti.
I commissari non sono legati da alcun titolo di rappresentanza con lo stato da cui provengono (rispondono ai servi dei cabalisti, ovvero ai genocidi del monopolio del denaro), in quanto i commissari devono agire nell'interesse generale dell'Unione (ah ah ah fa ridere); per tale motivo la Commissione viene definita come "organo d'individui" a differenza del Consiglio qualificato come "organo di Stati".
Questo principio viene sancito dall'art. 17 del Trattato sull'Unione €uropea (TUE) [notate come le avevano già pensate tutte per fregare il popolino bue?].
La Commissione €uropea detiene il diritto d'iniziativa nel processo
legislativo, cioè la facoltà di
proporre la normativa sulla quale decidono poi il Parlamento €uropeo
ed il Consiglio.
Il Consiglio €uropeo è un organo che si
riunisce periodicamente per esaminare le principali problematiche del processo
d'integrazione €uropea (fa il lavoro sporco della Commissione).
Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º
dicembre 2009, è una
delle istituzioni dell'Unione €uropea e ha un presidente, eletto per due
anni e mezzo.
Il Consiglio €uropeo è composto dai capi di Stato
o di governo dei paesi membri dell'Unione
€uropea e dal Presidente del Consiglio €uropeo
che ne presiede le sessioni; inoltre partecipa senza diritto di voto il Presidente della Commissione €uropea.
Sono gli Stati dell’Unione €uropea (tramite il
suddetto Consiglio) che possono
modificare i trattati, non i cittadini attraverso i loro rappresentanti
eletti in Parlamento (quindi eleggere virtuali rappresentanti alle elezioni di
maggio non serve a nulla, tutto è già deciso in segrete stanze).
Parlamento che ha poteri paragonabili a quelli del collegio sindacale di un’azienda, non certo dell’assemblea degli azionisti.
Per l’approvazione del bilancio annuale dell’U€,
Strasburgo non ha effettivi poteri, perché la richiesta unanimità dei membri
del Consiglio impone di trovare precedentemente l’accordo a livello
intergovernativo.
Idem per la funzione legislativa: la regola è che
un atto legislativo dell’Unione può essere adottato
solo su proposta della Commissione, salvo che i Trattati non dispongano
diversamente.
Quindi il Parlamento legifera su impulso della
Commissione; e, comunque, quando legifera, lo fa per attuare i trattati (sono
meri esecutori di decisioni prese da altri che non sono stati eletti da
nessuno).
Quanto alle procedure di “revisione ordinaria”, un
progetto di modifica può essere presentato, oltre che dal Parlamento €uropeo, da
qualsiasi Stato membro, dalla Commissione e dal Consiglio, il cui potere
è invece vincolante: il Consiglio €uropeo,
a maggioranza semplice, decide se è
opportuno procedere alle modifiche proposte, può quindi decidere che non
sia opportuno.
