lunedì 31 marzo 2014

IL DATO è TRATTO

31-3-2014



La Commissione €uropea è una delle principali istituzioni dell'Unione €uropea, suo organo esecutivo e promotrice del processo legislativo.

La Commissione è composta da 28 commissari (uno per stato membro compreso il presidente), scelti tra le personalità di "spicco" (i più corrotti e i più ammanicati con i servetti di Bilderberg) dello stato membro d'appartenenza.

Tra i membri sono compresi il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (PESC) in veste di vicepresidente. Il presidente può nominare altri vicepresidenti.


I commissari non sono legati da alcun titolo di rappresentanza con lo stato da cui provengono (rispondono ai servi dei cabalisti, ovvero ai genocidi del monopolio del denaro), in quanto i commissari devono agire nell'interesse generale dell'Unione (ah ah ah fa ridere); per tale motivo la Commissione viene definita come "organo d'individui" a differenza del Consiglio qualificato come "organo di Stati".

 

Questo principio viene sancito dall'art. 17 del Trattato sull'Unione €uropea (TUE) [notate come le avevano già pensate tutte per fregare il popolino bue?].

La Commissione €uropea detiene il diritto d'iniziativa nel processo legislativo, cioè la facoltà di proporre la normativa sulla quale decidono poi il Parlamento €uropeo ed il Consiglio.

Il Consiglio €uropeo è un organo che si riunisce periodicamente per esaminare le principali problematiche del processo d'integrazione €uropea (fa il lavoro sporco della Commissione).

Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009, è una delle istituzioni dell'Unione €uropea e ha un presidente, eletto per due anni e mezzo.

Il Consiglio €uropeo è composto dai capi di Stato o di governo dei paesi membri dell'Unione €uropea e dal Presidente del Consiglio €uropeo che ne presiede le sessioni; inoltre partecipa senza diritto di voto il Presidente della Commissione €uropea.

Sono gli Stati dell’Unione €uropea (tramite il suddetto Consiglio) che possono modificare i trattati, non i cittadini attraverso i loro rappresentanti eletti in Parlamento (quindi eleggere virtuali rappresentanti alle elezioni di maggio non serve a nulla, tutto è già deciso in segrete stanze).


Parlamento che ha poteri paragonabili a quelli del collegio sindacale di un’azienda, non certo dell’assemblea degli azionisti.

Per l’approvazione del bilancio annuale dell’U€, Strasburgo non ha effettivi poteri, perché la richiesta unanimità dei membri del Consiglio impone di trovare precedentemente l’accordo a livello intergovernativo.

Idem per la funzione legislativa: la regola è che un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i Trattati non dispongano diversamente.

Quindi il Parlamento legifera su impulso della Commissione; e, comunque, quando legifera, lo fa per attuare i trattati (sono meri esecutori di decisioni prese da altri che non sono stati eletti da nessuno).

Quanto alle procedure di “revisione ordinaria”, un progetto di modifica può essere presentato, oltre che dal Parlamento €uropeo, da qualsiasi Stato membro, dalla Commissione e dal Consiglio, il cui potere è invece vincolante: il Consiglio €uropeo, a maggioranza semplice, decide se è opportuno procedere alle modifiche proposte, può quindi decidere che non sia opportuno.